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Tutto
quello che devi sapere...

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Stralcio dello statuto relativo ai soci
| Art.
5 |
Ammissibilità
a Socio |
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Possono
essere ammessi a Socio le persone fisiche e giuridiche,
le società di ogni tipo regolarmente costituite che
risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa
nella zona di competenza territoriale della Società.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene
conto dell’ubicazione della sede legale, della direzione,
degli stabilimenti o di altre unità operative. E’
fatto obbligo al Socio di comunicare ogni variazione
che comporti il venir meno dei requisiti di cui al
comma precedente.
I Soci diversi dalle persone fisiche
devono designare per iscritto la persona fisica, scelta
tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli;
qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile
alla Società, finchè non sia stata ad essa formalmente
comunicata. I rappresentanti legali dei Soci e quelli
designati ai sensi del comma precedente esercitano
tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati,
ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche
sociali.
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| Art.
6 |
Limitazioni
all’acquisto della qualità di Socio |
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Non
possono far parte della Società gli interdetti, gli
inabilitati, tutti coloro che non siano in possesso
dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi
dell’art. 25 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385,
i falliti, nonché coloro che siano assoggettati a
liquidazione coatta amministrativa. Non possono altresì
far parte della Società coloro che, a giudizio del
Consiglio di amministrazione, siano gravemente inadempienti
verso la Società o che abbiano costretto quest’ultima
ad atti giudiziari per l’adempimento di obbligazioni
da essi assunte nei suoi confronti.
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| Art.
7 |
Formalità
per l’ammissione a Socio |
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Per
l’ammissione a Socio, l’aspirante Socio deve presentare
al Consiglio di amministrazione una domanda scritta
contenente, oltre al numero delle azioni richieste
in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e
dichiarazioni dovute ai sensi del presente Statuto
o richieste dalla Società in via generale. Il Consiglio
di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione
entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento
e, in caso di accoglimento, verificato il versamento
integrale dell’importo delle azioni sottoscritte e
del sovrapprezzo, provvede all’immediata annotazione
della delibera di ammissione nel libro dei Soci. La
qualità di Socio si acquista a far data dalla annotazione
predetta. Nessun Socio può possedere azioni per un
valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati
dalla legge.
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| Art.
8 |
Diritti
e doveri dei Soci |
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I Soci, che a norma delle disposizioni
precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti
nel libro Soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali
e: a) intervengono in Assemblea ed esercitano il diritto
di voto, secondo quanto stabilito dall’art. 25; b)
partecipano al dividendo deliberato dall’Assemblea
a partire dal mese successivo a quello di acquisto
della qualità di Socio e nel caso di acquisto di nuove
azioni, a quello successivo al pagamento delle azioni
stesse; c) hanno diritto di usufruire dei servizi
e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri Soci
nei modi e nei limiti fissati dai Regolamenti e dalle
Deliberazioni sociali. I dividendi devono essere accreditati
ai Soci o comunque ad essi spediti con assegno e,
solo nel caso in cui ciò non sia possibile e non vengano
quindi riscossi, entro il quinquennio dal giorno in
cui divennero esigibili, restano devoluti alla Società
ed imputati alla Riserva legale.
I Soci hanno 1’obbligo di osservare
lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni degli
Organi sociali e di collaborare al buon andamento
della Società, operando con essa, partecipando all’Assemblea
e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.
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| Art.
9 |
Domiciliazione
dei Soci |
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I
Soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società
e ad ogni effetto di legge e del presente Statuto,
si ritengono domiciliati all’indirizzo risultante
dal libro dei Soci.
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| Art.
10 |
Perdita
della qualita di Socio |
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La
qualità di Socio si perde con la morte, col recesso
e con l’esclusione.
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| Art.
11 |
Morte
del Socio |
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In
caso di morte del Socio, qualora gli eredi non abbiano
richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso
del De Cuius, il trasferimento delle azioni a nome
di uno di essi da Loro stessi designato o detto trasferimento
non sia stato approvato dal Consiglio di amministrazione,
la Società provvederà al rimborso delle azioni ai
sensi del successivo art. 14. In pendenza del termine
di cui, al comma precedente, i coeredi dovranno designare
un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità,
non può partecipare all’Assemblea e non è eleggibile
alle Cariche sociali.
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| Art.
12 |
Recesso
del Socio |
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Il
Socio ha diritto di recedere dalla Societa nel caso
di dissenso dalle Deliberazioni assembleari aventi
ad oggetto il cambiamento dell’oggetto sociale o la
fusione con banche di diversa natura dalla quale risulti
il mutamento del tipo sociale, nonché nell’ipotesi
in cui siano venuti meno i requisiti di cui all’art.
5. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto
con lettera raccomandata diretta al Consiglio di amministrazione.
Essa ha effetto con la chiusura dell’esercizio in
corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario,
con la chiusura dell’esercizio successivo. Il Socio
può altresì richiedere, con le formalità e gli effetti
di cui al comma precedente, di recedere dalla Società,
oltre che nel caso in cui il Consiglio di amministrazione
non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni
da Lui possedute ad altro soggetto non Socio, nel
caso di dissenso dalle Deliberazioni aventi ad oggetto
la proroga della durata della società e per altri
giustificati motivi. Nei casi di cui al comma precedente,
il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio
sindacale e tenuto conto della situazione economica
e patrimoniale della Società, deve deliberare entro
sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta,
Il recesso, salvo il caso in cui esso sia richiesto
per il venir meno dei requisiti di cui all’art. 5,
non può essere esercitato, e la relativa richiesta
non ha comunque effetto, prima che il Socio abbia
adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.
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| Art.
13 |
Esclusione
del Socio |
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Il
Consiglio di amministrazione, previo accertamento
delle circostanze che seguono, pronuncia l’esclusione
dei Soci: - nei cui confronti sia stata pronunciata,
in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell’esercizio
dell’azione di responsabilità nella loro qualità di
Consiglieri di amministrazione o di Sindaci; - che
siano privi dei requisiti di cui all’ art.5, nonché
quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di
cui al primo comma dell’art. 6. Il Consiglio di amministrazione,
con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti,
può altresì escludere dalla Società il Socio: a) che,
in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto
la Società ad assumere provvedimenti per l’adempimento
delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con
essa; b) che sia stato interdetto dall’emissione di
assegni bancari; c) che abbia mostrato, nonostante
specifico richiamo del Consiglio di amministrazione,
continuato disinteresse per l’attività della Società,
omettendo di operare in modo significativo con essa.
Il provvedimento di esclusione e comunicato al Socio
con lettera raccomandata ed e immediatamente esecutivo;
contro di esso, tuttavia, il Socio può ricorrere,
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,
al Collegio dei probiviri, che decide in modo definitivo
entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di
sospensione del provvedimento impugnato.
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| Art.
14 |
Liquidazione
della quota del Socio |
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Il
Socio receduto o escluso o gli aventi causa del Socio
defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore
nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato all’atto
dell’ammissione a Socio, ove ricorrano le condizioni
previste dalla legge, detratti gli utilizzi per copertura
di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti
e da quello dell’esercizio in cui il rapporto sociale
si è sciolto limitatamente al Socio. Il pagamento
deve essere eseguito entro sei mesi dall’approvazione
del bilancio stesso ed il relativo importo e posto
a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.
Fermo restando quanto previsto dal primo comma, e
comunque vietata la distribuzione di riserve durante
la vita sociale.
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