AVVISO ALLA CLIENTELA
Si informa la spettabile clientela che, con l’emanazione della Legge n 214,
del 22 dicembre 2011 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n 201,
sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli
al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all’articolo 49 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231e successive modifiche.
Nello specifico, il limite dei 2.500 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13,
è stato sostituito dalla nuova soglia di 1.000 euro.
Pertanto, a partire dal 06 dicembre 2011 è vietato il
trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di
titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi
quando il valore dell’operazione, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori
alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere
eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
Inoltre, a decorrere da tale data, devono recare la clausola di non
trasferibilità, oltre l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario,
tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiori a 1.000 euro.
Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto
il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in
detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere richiesti tali assegni è
ora di 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro), ed il loro trasferimento
mediante girata non è più subordinato all’apposizione del codice fiscale del
girante a pena di nullità della girata.
Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a
"me medesimo" o "mio proprio") possono essere girati unicamente per
l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall’importo
recato dagli stessi.
Infine, a partire dal 06 dicembre 2011 il saldo dei libretti di deposito bancari o
postali al portatore deve essere inferiore alla nuova soglia dei 1.000 euro.
Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo
pari o superiore a 1.000 euro, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro
saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 31 marzo 2012.
Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota
dell’entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione
delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, le quali
sono state inasprite dal D.L. 31.05.2010 n. 78 anche con la previsione di una sanzione minima di
3.000,00 euro in assenza di oblazione o di oblazione non esercitata. Per le violazioni che riguardano
libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000,00 la sanzione è pari al saldo del
libretto stesso.
Il nostro personale è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.
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